FAQ - Domande frequenti
CIG ORDINARIO o Smart CIG?
Quale CIG è necessario acquisire nell’ambito del PNRR?
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) con deliberazione n. 122 del 16 marzo 2022 ha fornito indicazioni in materia di appalti e concessioni afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.
In particolare, la deliberazione evidenzia la necessità di acquisire un codice identificativo di gara (CIG) ordinario per tutti gli affidamenti finanziati con le risorse suddette, al fine di consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie all’attività di monitoraggio dell’Autorità.
La necessità di acquisizione del solo codice identificativo gara (CIG) ordinario per tutti gli affidamenti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC è stata ribadita a seguito dell’emanazione del D.L. 13 del 2023 (c.d. “Decreto PNRR 3”) in vigore a partire dal 25 febbraio 2023.
L’art. 5 co.5 del suddetto decreto stabilisce, infatti, che il CIG ordinario sia obbligatorio per gli appalti PNRR-PNC di importo superiore a 5.000 euro.
Posizione questa, ulteriormente ribadita di recente da Anac a seguito dell’obbligo di utilizzo delle piattaforme digitali certificate per tutti gli appalti pubblici previsto dal nuovo Codice dei contratti dal primo gennaio 2024.
Il combinato disposto dalla normativa PNRR, e dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dalle relative linee guida sviluppate da ANAC, che trattano anche le forme di co-programmazione e co-progettazione attivate dalla pubblica amministrazione con Enti del terzo settore, evidenzia la necessità di acquisire un CIG ordinario anche in caso di co-progettazione con tali Enti, ai sensi del Codice del terzo settore.
Chi può accedere a REGIS?
Nei casi di co-progettazione, l’accesso a REGIS è consentito direttamente agli Enti del Terzo Settore (ETS)?
Si precisa che l’accesso alla piattaforma REGIS è consentita ai soli soggetti sub-attuatori.
Anche nel caso in cui l’ente sub-attuatore decida di optare per la gestione in co-progettazione con ETS, l’accesso alla piattaforma REGIS sarà consentito esclusivamente al soggetto sub-attuatore e non anche all’ETS individuato.
Nell’ambito del PNRR il Responsabile unico del procedimento deve approvare espressamente, per ogni procedura, ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto?
Si rappresenta che tra le peculiarità introdotte dal D.L. 77/2021 (cd Decreto “Semplificazioni”), rileva quella indicata all’art. 48 comma 2 laddove si prevede che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera”.
Dalla lettera della norma si evince, pertanto, la necessità che il Responsabile Unico del Procedimento provveda a validare, con provvedimento adeguatamente motivato, ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto.
La validazione ed approvazione richiesta dalla normativa PNRR non è da intendersi sugli atti, ma sulle fasi. Non essendo specificato, dalla normativa sopracitata, il momento di detta validazione ed approvazione, le stesse sono da considerarsi collegate all’attività di buona gestione delle risorse del PNRR e, quindi, connesse alla spesa ed alla relativa rendicontazione. Sono possibili approvazioni e validazioni cumulative di più attività e/o fasi. Al RUP è quindi lasciato un proprio margine di discrezionalità che dovrà attuare nel rispetto dei principi PNRR previsti dal D.L. 77/2021 e smi. (Parere MIMS n. 1719/2022)
L’art. 47 del D. L. n. 77/2021 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC) trova applicazione sia alle convenzioni stipulate dal Comune con la sua Società in house sia alle procedure di co-progettazione con gli enti del terzo settore ai sensi del CTS?
Si, l’art. 47 del D. L. n. 77/2021 trova applicazione sia con riferimento agli affidamenti diretti (e, dunque, agli affidamenti in house), sia alla coprogettazione disciplinata dal Codice del Terzo Settore e, comunque, ogni qualvolta che vengano utilizzate risorse PNRR o PNC. La ratio dell’art. 47 del DL n. 77/2021 è infatti quella di individuare una disciplina che trovi applicazione ogni qualvolta vengano impiegate risorse PNRR o PNC e, dunque, senza alcuna distinzione in ordine alla procedura posta in essere, alla tipologia di negozio giuridico e/o della natura del contraente.
Gli operatori del Servizio Civile Digitale possono essere contrattualizzati dall’azienda cui è stato esternalizzato l’intero servizio da parte dell’ente sub-attuatore, con ore aggiuntive rispetto a quelle erogate come SCD?
No, non si possono stipulare contratti (sia di lavoro subordinato che autonomo) tra la società che opera presso il punto di facilitazione digitale e gli operatori volontari che ivi svolgono il servizio civile digitale, questo al fine di evitare ogni situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, che possano generare situazioni di interferenza idonee, anche solo in astratto, a compromettere l’immagine, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione.