CIG ORDINARIO o Smart CIG?
Quale CIG è necessario acquisire nell’ambito del PNRR?
07 marzo 2025
Il combinato disposto dalla normativa PNRR, e dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dalle relative linee guida sviluppate da ANAC, che trattano anche le forme di co-programmazione e co-progettazione attivate dalla pubblica amministrazione con Enti del terzo settore, evidenzia la necessità di acquisire un CIG ordinario anche in caso di co-progettazione con tali Enti, ai sensi del Codice del terzo settore.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) con deliberazione n. 122 del 16 marzo 2022 ha fornito indicazioni in materia di appalti e concessioni afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.
In particolare, la deliberazione evidenzia la necessità di acquisire un codice identificativo di gara (CIG) ordinario per tutti gli affidamenti finanziati con le risorse suddette, al fine di consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie all’attività di monitoraggio dell’Autorità.
La necessità di acquisizione del solo codice identificativo gara (CIG) ordinario per tutti gli affidamenti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC è stata ribadita a seguito dell’emanazione del D.L. 13 del 2023 (c.d. “Decreto PNRR 3”) in vigore a partire dal 25 febbraio 2023.
Posizione questa, ulteriormente ribadita di recente da Anac a seguito dell’obbligo di utilizzo delle piattaforme digitali certificate per tutti gli appalti pubblici previsto dal nuovo Codice dei contratti dal primo gennaio 2024.
L’art. 5 co.5 del suddetto decreto stabilisce, infatti, che il CIG ordinario sia obbligatorio per gli appalti PNRR-PNC di importo superiore a 5.000 euro.