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Si rappresenta che tra le peculiarità introdotte dal D.L. 77/2021 (cd Decreto “Semplificazioni”), rileva quella indicata all’art. 48 comma 2 laddove si prevede che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera”.

Dalla lettera della norma si evince, pertanto, la necessità che il Responsabile Unico del Procedimento provveda a validare, con provvedimento adeguatamente motivato, ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto.

La validazione ed approvazione richiesta dalla normativa PNRR non è da intendersi sugli atti, ma sulle fasi. Non essendo specificato, dalla normativa sopracitata, il momento di detta validazione ed approvazione, le stesse sono da considerarsi collegate all’attività di buona gestione delle risorse del PNRR e, quindi, connesse alla spesa ed alla relativa rendicontazione. Sono possibili approvazioni e validazioni cumulative di più attività e/o fasi. Al RUP è quindi lasciato un proprio margine di discrezionalità che dovrà attuare nel rispetto dei principi PNRR previsti dal D.L. 77/2021 e smi. (Parere MIMS n. 1719/2022)